Statuto Banca di Garanzia
BOZZA DI STATUTO
BANCA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI DI COSENZA
CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI A RESPONSABILITÀ LIMITATA
TITOLO I Costituzione – Denominazione e scopo mutualistico – Principi ispiratori – Sede – Competenza
territoriale – Durata
Art. 1
Denominazione. Scopo mutualistico
1.1 É costituita una società cooperativa per azioni denominata “Banca di Garanzia Collettiva
Fidi di Cosenza – Credito Cooperativo- Società per azioni a responsabilità limitata”.
1.2 La Banca di Garanzia Collettiva Dei Fidi Credito Cooperativo – Società per azioni a
responsabilità limitata- Cosenza è una società cooperativa a mutualità prevalente.
Art. 2
Principi ispiratori
2.1 Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza
fini di speculazione privata.
2.2 Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nel loro percorso di
accesso al credito bancario, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed
economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e la coesione sociale nonché
la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
2.3 la società ha per oggetto la concessione di garanzie, a sostegno delle richieste di credito
bancario dei propri soci, nell’ambito delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche
e con riferimento alla disciplina delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.
2.4 Essa si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune.
2.5 E’ altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a
rendere effettive forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra
i soci.
Art. 3
Sede e Competenza territoriale
3.1 La Società ha sede nel Comune di Cosenza.
3.2 La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende i territori dei
Comuni della provincia di Cosenza e dei Comuni appartenenti alle Province ad essa limitrofe:
Catanzaro, Crotone, Potenza e Matera.
Art. 4
Adesione alle Federazioni
4.1 La Società aderisce alla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo e per il
tramite di questa alla Federazione Nazionale e alla associazione nazionale di rappresentanza del
movimento cooperativo alla quale questa, a sua volta, aderisce.
4.2 La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi
promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.
Art. 5
Durata
5.1 La durata della Società è fissata al 31/12/2100 e potrà essere prorogata una o più volte con
delibera dell’assemblea straordinaria.
TITOLO II
Soci
Art. 6
Ammissibilità a socio
6.1 Possono essere ammessi a socio le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e
di servizi, le imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore delle piccole medie imprese.
6.2 Possono essere soci anche i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali,
sempre che svolgano un’attività economica e rispettino i limiti dimensionali relativi alle Piccole e
Medie Imprese.
6.3 Possono essere soci anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali
determinati dall’Unione Europea ai fini degli interventi agevolati dalla Banca Europea per gli
Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese; tale categoria di soci non può
rappresentare più di un sesto del numero totale dei soci.
6.4 Possono essere soci i soggetti suddetti purché residenti, aventi sede o operanti con carattere di
continuità (1) nella zona di competenza territoriale della banca di garanzia. Per le persone giuridiche si tiene conto dell’ub icazione della sede legale, della direzione , degli stabilimenti o di altre unità
operative (2).
6.5 É fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti
di cui al comma precedente.
6.6 I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli
amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è
inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.
6.7 I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i
diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
Art. 7
Limitazioni all’acquisto della qualità di socio
7.1 Non possono far parte della Società i soggetti che:
a) siano interdetti, inabilitati, falliti;
b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 3851;
c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano
costretto quest’ultima ad atti giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi
confronti.
7.2 ll numero dei soci non può essere inferiore a 200.
Art. 8
Procedura di ammissione a socio
8.1 Per l’ammissione a socio, l’aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una
domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le
informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via
generale.
8.2 Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta
giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell’importo
delle azioni sottoscritte e dell’eventuale sovrapprezzo, provvede immediatamente alla
comunicazione all’interessato della delibera di ammissione e all’annotazione di quest’ultima nel
libro dei soci.
8.3 La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.
8.4 Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati
dalla legge.
8.5 Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte
con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
1 “La condizione dell’operare con carattere di continuità” nella zona di competenza territoriale è soddisfatta qualora la zona medesima costituisca un “centro d’interessi” per l’aspirante socio. Tali interessi possono sostanziarsi sia nello svolgimento di una
attività lavorativa propriamente detta (ad esempio, attività di lavoro dipendente o autonomo che si avvalgono di stabili
organizzazioni ubicate nella zona di competenza medesima) sia nell’esistenza di altre forme di legame con il territorio, purché di
tipo essenzialmente economico (ad esempio, la titolarità di diritti reali su beni immobili siti nella zona di competenza territoriale
della banca).
2 Nel rispetto di tali requisiti, possono diventare soci i soggetti suddetti residenti o aventi sede in paesi esteri, comunitari e extracomunitari, rientranti
nella zona di competenza territoriale.
Art. 9
Diritti e doveri dei soci
9.1 I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel
libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:
a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall’art. 25;
b) partecipano al dividendo deliberato dall’assemblea a partire dal mese successivo a quello di
acquisto della qualità di socio e, nel caso di acquisto di nuove azioni, a quello successivo al
pagamento delle azioni stesse;
c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e
nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.
9.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano
devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.
9.3 I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali
e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all’assemblea e
favorendo in ogni modo gli interessi sociali.
Art. 10
Domiciliazione dei soci
10.1 I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del
presente statuto, si ritengono domiciliati all’indirizzo risultante dal libro dei soci.
Art. 11
Perdita della qualità di socio
11.1 La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l’esclusione.
Art. 12
Morte del socio
12.1 In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla
data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà
al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 15.
12.2 In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un
rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all’assemblea e non è
eleggibile alle cariche sociali.
Art. 13
Recesso del socio
13.1 Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società,
qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di
diversa natura ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico bancario, nonché nell’ipotesi in cui siano venuti
meno i requisiti di cui all’art. 6. Il recesso non può essere parziale.
13.2 La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di
amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti
al socio.
13.3 Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla
Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il
trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle
deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società e per altri giustificati motivi, ai
sensi di legge e di statuto.
13.4 Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio
sindacale e tenuto conto della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, deve
deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
13.5 Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di
accoglimento della richiesta.
13.6 Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in
corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
13.7 Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta
non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la
Società.
Art. 14
Esclusione del socio
14.1 Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia
l’esclusione dei soci:
– che siano privi dei requisiti di cui all’art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle
condizioni di cui alle lett. a) e b) dell’art. 7;
– nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito
dell’esercizio dell’azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di
direttori;
14.2 Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti,
può altresì escludere dalla Società il socio che:
a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;
b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per
l’adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
c) sia stato interdetto dall’emissione di assegni bancari;
14.3 Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è
immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del
provvedimento impugnato.
14.4 Contro l’esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.
Art. 15
Liquidazione della quota del socio
15.1 Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al
rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle
azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e
da quello dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.
15.2 Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio stesso
ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.
15.3 Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di
riserve.
TITOLO III
Oggetto Sociale – Operatività
Art. 16
Oggetto sociale
16.1 La Società, in conformità a quanto stabilito dall’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
convertito nella Legge 24 novembre 2003 n. 326, e alle successive disposizioni di vigilanza della
Banca d’Italia, svolge prevalentemente attività di garanzia collettiva dei fidi.
16.2 Svolge, nel rispetto della disciplina di vigilanza, ogni altra attività connessa e strumentale.
16.3 I ricavi di esercizio derivanti dall’attività di garanzia e i valori dell’attivo rappresentativi delle
garanzie prestate devono corrispondere ad oltre il 50% dei rispettivi totali di bilancio.
16.4 La Società, per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie destinate a favorire
l’accesso al credito presso le banche e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario, utilizza
risorse provenienti in tutto o in parte dai propri soci.
16.5 La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci.
Art. 17
Operatività nella zona di competenza territoriale
17.1 La Società assume, nell’ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio
prevalentemente nei confronti dei propri soci.
17.2 La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle attività di
rischio è destinata a soci.
17.3 Le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano
comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale;
Art. 18
Operatività fuori della zona di competenza territoriale
18.1 Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori
della zona di competenza territoriale.
18.2 Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite della competenza
territoriale le attività di rischio nei confronti di altre banche e di società finanziarie capogruppo di
gruppi bancari;
TITOLO IV
Patrimonio – Capitale Sociale – Azioni
Art. 19
Patrimonio
19.1 Il patrimonio della Società è costituito:
a) dal capitale sociale;
b) dal contributo, non finalizzato a singole operazioni, di enti pubblici e privati e di imprese di
maggiori dimensioni prive dei requisiti per essere soci;
b) dalla riserva legale;
c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.
Art. 20
Capitale sociale
20.1 Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di Euro 500,00
(cinquecento/00) ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.
Art. 21
Azioni
21.1 Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non
possono essere cedute a non soci senza l’autorizzazione del consiglio di amministrazione.
21.2 In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione,
debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative
variazioni del libro dei soci.
21.3 Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la
preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle
stesse.
21.4 La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall’iscrizione nel libro dei
soci.
Art. 22
Sovrapprezzo
22.1 L’assemblea può determinare annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione,
l’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci.
22.2 Il sovrapprezzo è imputato all’apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la
rivalutazione delle azioni.
TITOLO V
Organi Sociali
Art. 23
Organi sociali
23.1 Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l’esercizio
delle funzioni sociali sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Collegio dei Probiviri. TITOLO VI
Assemblea dei Soci
Art. 24
Convocazione dell’assemblea
24.1 L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci, e le sue deliberazioni
obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
24.2 L’assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società
o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente
l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, da
pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
24.3 In alternativa alla pubblicazione dell’avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente,
il consiglio di amministrazione può disporre l’invio ai soci dell’avviso di convocazione con mezzi
che ne garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l’assemblea.
24.4 Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo
visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai soci.
24.5 L’assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta
giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.
24.6 Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l’assemblea entro trenta giorni da
quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di
cui al terzo comma dell’art. 25, ed indicare gli argomenti da trattarsi.
Art. 25
Intervento e rappresentanza in assemblea
25.1 Possono intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da
almeno novanta giorni.
25.2 Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
25.3 Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore,
sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del
rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o
da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti
della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.
25.4 Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
Art. 26
Presidenza dell’assemblea
26.1 L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di
amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell’art. 40 e,
in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in
mancanza anche di questi, da persona designata dall’assemblea medesima.
26.2 Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell’assemblea e, in particolare, per l’accertamento
della regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a partecipare all’assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare
la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell’assemblea il
presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal consiglio di
amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.
26.3 L’assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario,
anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi
opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.
Art. 27
Costituzione dell’assemblea
27.1 L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione
con l’intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e,
in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con
l’intervento di almeno un quinto dei soci, se straordinaria.
Art. 28
Maggioranze assembleari
28.1 L’assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a
maggioranza dei voti espressi.
28.2 La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità di voti si intende eletto
il più anziano di età.
28.3 Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per
la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l’assemblea, su proposta del
presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.
Art. 29
Proroga dell’assemblea
29.1 Qualora la trattazione dell’ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l’assemblea
può essere prorogata dal presidente non oltre l’ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da
farsi all’adunanza e senza necessità di altro avviso.
29.2 Nella sua successiva seduta, l’assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze
stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’assemblea di cui rappresenta la
prosecuzione .
Art. 30
Assemblea ordinaria
30.1 L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla
chiusura dell’esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all’ordine
del giorno, all’approvazione del bilancio di esercizio.
30.2 L’assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati,
approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di
collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.
Art. 31
Verbale delle deliberazioni assembleari
31.1 Le deliberazioni dell’assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal
presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.
31.2 I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli
estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle
deliberazioni dell’assemblea.
TITOLO VII
Consiglio di Amministrazione
Art. 32
Composizione del consiglio di amministrazione*
32.1 Sono membri del Consiglio di Amministrazione:
Ø 7 rappresentanti dell’Assemblea dei soci;
Ø 6 rappresentanti degli Enti che sostengono la Banca con contributi non finalizzati a singole operazioni (art. 13, comma 10, del D.L. n. 269 del 30/09/2003, convertito in Legge
24/11/2003 n. 326, e disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia del 28/02/2008). I
rappresentanti degli Enti Sostenitori sono nominati due da ciascuno dei due Enti Sostenitori
che hanno erogato i contributi di maggiore entità e gli altri dagli enti restanti di comune
accordo
32.2 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti
designando, in quest’ultimo caso, anche il vicario
32.3 Non possono essere nominati, e se eletti decadono:
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza
determinati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo
grado incluso;
d) i dipendenti della Società;
e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti
nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non
opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di
partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.
Art. 33
Durata in carica degli amministratori.
33.1 Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro
carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice
presidenti designando, in quest’ultimo caso, anche il vicario8.
Art. 34
Sostituzione di amministratori
34.1 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori,
ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l’approvazione del collegio
sindacale, alla loro sostituzione.
34.2 Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla
successiva assemblea.
34.3 Alla successiva assemblea, i Soci o i Sostenitori che avevano a suo tempo nominato
l’amministratore o gli amministratori venuti a mancare, provvedono, con nuova nomina, alla
sostituzione, ristabilendo gli equilibri di cui al precedente art. 32.
art. 35
Poteri del Consiglio di Amministrazione
35.1 Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della
Società, tranne quelli riservati per legge all’assemblea dei soci.
35.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva
competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
– l’ammissione, l’esclusione e il recesso dei soci;
– le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
– la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell’assetto generale dell’organizzazione
della Società;
– l’approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di
gestione del rischio ;
– la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
– l’approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
– l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all’assemblea della
istituzione o soppressione di sedi distaccate;
– l’assunzione e la cessione di partecipazioni;
– l’acquisto, la costruzione e l’alienazione di immobili;
– la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione,
fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
– le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione
della cooperazione e per l’educazione al risparmio e alla previdenza;
– la nomina, sentito il collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione
dei rischi, di revisione interna e di conformità.
35.3 Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può
delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i
limiti quantitativi e di valore della delega.
35.4 In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato
esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al vice direttore, o in mancanza di nomina di
questi, a chi lo sostituisce, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. In caso di
impossibilità di funzionamento del comitato o di impedimento dei predetti soggetti delegati e di
particolare urgenza, il presidente può rivestire compiti di supplenza, fermo restando il potere di
proposta del direttore.
35.5 Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della
Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
35.6 Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di
amministrazione nella sua prima riunione.
Art. 36
Convocazione del Consiglio di Amministrazione
36.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, di norma
una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda
motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.
36.2 La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto o a mezzo telefax o posta
elettronica almeno tre giorni prima – e in caso di urgenza almeno un giorno prima – della data fissata
per l’adunanza, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del collegio
sindacale perché vi possano intervenire.
36.3 La prima riunione successiva alla nomina del consiglio di amministrazione è convocata
dall’amministratore più anziano di età9.
Art. 37
Deliberazioni del consiglio di amministrazione
37.1 Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più
della metà degli amministratori in carica.
37.2 Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese.
37.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
37.4 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
37.5 Alle riunioni del consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, un
rappresentante della Federazione locale, cui la Società aderisce, e/o un rappresentante di
Federcasse.
37.6 Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in
via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da
altro dipendente.
Art. 38
Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
38.1 Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in
apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.
38.2 Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova
delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.
Art. 39
Compenso degli amministratori
39.1 Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall’assemblea, al rimborso
delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento del mandato.
39.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è
determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
Art. 40
Presidente del consiglio di amministrazione
40.1 Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di
fronte ai terzi e in giudizio, nonché l’uso della firma sociale; egli sovrintende all’andamento della
Società, presiede l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e provvede affinché adeguate
informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.
40.2 Nell’ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni
e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di
mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.
40.3 In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice
presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario. Di fronte ai terzi, la
firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell’assenza o impedimento di quest’ultimo.
TITOLO VIII
Comitato Esecutivo
Art. 41
Composizione e funzionamento del comitato esecutivo
41.1 Il comitato esecutivo, se nominato, è composto da tre a cinque componenti, compreso il Presidente, scelti dal Cons iglio di Amministrazione tra i suoi membri.
41.2 Presidente del Comitato Esecutivo è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. I 2
membri restanti, nel caso di Comitato Esecutivo a 3, sono individuati l’uno, che assume la carica di
Vice Presidente, tra quelli presenti in CDA in rappresentanza del Presidente della Provincia o della
CCIAA, e precisamente in rappresentanza del Presidente della Provincia o della CCIAA che non ha
designato il Presidente del Comitato e del CDA, e l’altro tra i membri del CDA eletti
dall’Assemblea dei soci.
Nel caso di Comitato esecutivo a 5, i 4 membri restanti dopo l’individuazione sopra specificata del
Presidente, sono scelti 2 tra i Consiglieri di Amministrazione espressione dell’Assemblea dei Soci
e 2, uno dei quali con la carica di Vice Presidente, tra i Consiglieri di Amministrazione espressione
uno del Presidente della Provincia e l’altro .del Presidente della CCIAA.
41.3 Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.
41.4 Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all’art. 36, secondo comma e sono valide con
la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e
con l’espressione di almeno due voti favorevoli.
41.5 Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in
conformità a quanto previsto dall’art. 38.
41.6 Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.
41.7 Fermo restando quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 35, il comitato esecut ivo riferisce
al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.
TITOLO IX
Collegio Sindacale
Art. 42
Composizione del collegio sindacale
42.1 Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, la cui nomina è riservata alternativamente di
triennio in triennio ai Sostenitori; due membri effettivi, uno dei quali è nominato alternativamente
di triennio in triennio da uno dei Sostenitori , e l’altro dall’Assemblea dei Soci, che nomina anche i
due sindaci supplenti . I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l’assemblea
ne fissa il compenso annuale valevole per l’intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso
delle spese effettivamente sostenute per l’esercizio delle funzioni.
42.2 I sindaci sono rieleggibili.
42.3 Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa
l’interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo;
c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza
determinati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e
l’amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza
della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di
società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia.
42.4 I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre
società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca
stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di
vigilanza.
42.5 Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte
dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.
Art. 43
Compiti e poteri del collegio sindacale
43.1 Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere
agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e
procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi
provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.
43.2 Il collegio adempie agli obblighi di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 385/93.
43.3 Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate,
richiede l’adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l’efficacia.
43.4 Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle
funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell’architettura complessiva
del sistema dei controlli.
43.5 Il collegio esercita il controllo contabile.
43.6 I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.
43.7 Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione della Federazione Locale e/o
Nazionale.
TITOLO X
Assunzione di Obbligazioni nei Confronti della Società
Art. 44
Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali
44.1 Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono
contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o
indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta
all’unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale fermi restando gli
obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.
TITOLO XI
Collegio Dei Probiviri
Art. 45
Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri
45.1 Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la
bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società.
45.2 Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non soci. Il presidente, che
provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Federazione locale e
gli altri quattro componenti sono nominati dall’assemblea, ai sensi dell’art. 28, secondo comma.
45.3 I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio
gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.
45.4 Sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento
all’ingresso di nuovi soci, quelle relative all’esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le
controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla
interpretazione, l’applicazione, la validità e l’efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle
deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.
45.5 Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione dell’atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta
entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di
aspiranti soci il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta.
45.6 Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le
decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali
competenti sono tenuti a riesaminare la questione.
TITOLO XII
Direttore
Art. 46
Compiti e attribuzioni del direttore
46.1 Il direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione,
promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale.
46.2 Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione;
ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.
46.3 Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato, ed ha, di
norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.
46.4 Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie;
persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al
funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la
conduzione unitaria della Società e l’efficacia del sistema dei controlli interni.
46.5 In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più
vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di
impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di
amministrazione.
TITOLO XIII
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE
Art. 47
Rappresentanza e firma sociale
47.1 La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede
giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma
sociale spettano, ai sensi dell’art. 40, al presidente del consiglio di amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
47.2 In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo
sostituisce ai sensi del presente statuto, il direttore consente ed autorizza la cancellazione di
privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle
trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di
credito o di finanziamenti ipotecari e fondiari stipulati dalla Società qua ndo il credito sia
integralmente estinto. Di fronte ai terzi la firma del direttore fa prova dell’assenza o impedimento
del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
47.3 La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal
consiglio di amministrazione anche a singoli amministratori, ovvero al direttore e a dipendenti, per
determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.
47.4 Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il
compimento di determinati atti o categorie di atti.
TITOLO XIV
Bilancio – Utili – Riserve
Art. 48
Esercizio sociale
48.1 L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
48.2 Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio
e della relazione sull’andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.
Art. 49
Utili
49.1 L’utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:
a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all’incremento della riserva
legale;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella
misura e con le modalità previste dalla legge;
gli utili eventualmente residui potranno essere:
c) destinati all’aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;
d) assegnati ad altre riserve o fondi;
e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
49.2 La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.
Art. 50
Ristorni
50.1 L’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a
dire l’equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai soci in proporzione alla
quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di
azioni da loro possedute.
50.2 Esso è corrisposto a valere sull’utile d’esercizio e in conformità a quanto previsto dall’art. 49,
dalle disposizioni di vigilanza e dall’apposito regolamento approvato dall’assemblea.
TITOLO XV
Scioglimento della Società
Art. 51
Scioglimento e liquidazione della Società
51.1 In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione.