Considerazioni sulla decorrenza delle compensazioni IVA

Considerazioni sulla decorrenza delle compensazioni IVA del Consigliere dell’ODCEC Umberto De Gregorio

Considerazioni all’art.10 del DL. N.78 DEL 01/07/2009 meglio conosciuto come manovra estiva.

Come ben sappiamo con l’entrata in vigore del d.l. n.78 del 01 luglio 2009 le compensazioni IVA superiore ai 10,000 euro verranno gestite con un occhio di riguardo particolare.

Dicevamo che il credito derivante dalla dichiarazione iva superiore ad € 10,000 ,sarà spendibile dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Tale termine può essere abbreviato al 16 marzo se la dichiarazione IVA,con modello separato dall’unico,viene presentata entro il 28 febbraio,in tal caso si evita anche la comunicazione IVA.

Inoltre è richiesta l’asseverazione da parte dei professionisti riconosciuti(Commercialisti,Consulenti del Lavoro,Revisori contabili).

In questo lavoro non si vuole commentare l’art.10 del D.L. in epigrafe ma solo cercare di dare una interpretazione autentica sulla data di decorrenza.

E’ di questi giorni che sulla stampa specializzata, specificatamente sull’art.10 del D.L. n.78 del 01 luglio 2009,in particolare sulle compensazioni derivanti dal credito IVA,si pone l’interrogativo della decorrenza.

L’ interpretazione normativa che,con questo promemoria si cerca di dare,senza nessuna presunzione esaustiva e nulla togliere ai giuristi e studiosi della materia, viene focalizzata sugli articoli delle preleggi,(spesso e volentieri si dimenticano)e precisamente:

Sull’art.11 delle preleggi che recita:” la legge non dispone che per l’avvenire,essa non ha effetto retroattivo”;

Sull’art.15 delle preleggi che recita:” le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore,o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola l’intera materia già regolata da legge anteriore

a) In riferimento all’art.15 delle preleggi, nel ns specifico caso trattasi di abrogazione espressa di alcuni commi nel senso che vengono integrate le norme già preesistenti ai vari commi e richiamando le modifiche da apportare. Quindi una norma abrogata non può più essere applicata!!!

Inoltre,cosa importante, non si tratta di norma che abroga un intero istituto e quindi necessariamente ha effetto retroattivo. Il D.L. la retroattività non la indica espressamente.

MA TALE AFFERMAZIONE DEVE ESSERE CONCILIATA CON UN ALTRO PRINCIPIO DEL NS ORDINAMENTO – L’RRETROATTIVITA’ della Legge

b) In riferimento all’art.11 delle preleggi “la legge non dispone che per l’avvenire” il principio di irretroattività esclude che una disposizione normativa possa venire applicata a fatti o eventi realizzatisi prima della sua entrata in vigore. “LA NORMA ABROGATRICE OPERA SOLO PER L’AVVENIRE”.

Ne consegue che:

la nuova disciplina,contenuta nella norma abrogatrice,non viene applicata ai rapporti giuridici sorti prima dell’abrogazione e non ancora esauriti;a tali rapporti continuerà ad applicarsi la disposizione abrogata.

La normativa abrogata non verrà applicata a fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della norma abrogatrice.

Il principio di irretroattività in materia civile tributaria ed amministrativa essendo contenuto in una norma avente forza di legge ordinaria(preleggi del codice civile) non gode di copertura costituzionale,da ciò consegue che il legislatore può pertanto derogarvi con legge ordinaria,a differenza della NORMA PENALE che invece ha copertura costituzionale,art.25,comma,2 “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.

Quindi deve essere nel D.L. n.78 espressamente menzionata.

Comunque a soccorso della non applicabilità alle dichiarazioni in corso d’anno può essere d’aiuto la L. 27 luglio 2000 n.212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.

Precisamente essendo una legge ha una sua validità anche perchè nel D.L. n.78 non vi è alcuna norma specifica che ne ravvisi la non applicabilità.

Precisamente l’art.3 al comma 1 recita che “omissis……relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che la prevedono.

Successivo comma 2 dello stesso articolo”In ogni caso,le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantessimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.”

 

A conclusione male che vada comunque bisogna almeno rinviarle al 01 settembre 2009.

 

Umberto De Gregorio

Consigliere