BREVE COMMENTO RISOLUZIONE N.12/DF

E’ stata pubblicata la risoluzione del 05 giugno 2008 n.12/DF del Ministero Dell’Economia e delle Finanze riguardante l’imposta ICI di cui all’art.1 specificatamente l’esenzione dell’unità immobilire adibita ad abitazione principale.

I principali tratti salienti si possono riassumere per come segue:

  • Le condizioni per il riconoscimento dell’esenzione.

Per riconoscimento dell’esenzione è necessario che ricorrano i seguenti 3 elementi:

a)soggetto passivo una persona fisica che possiede un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;

b) categoria dell’immobile diversa da A/1,A/8,A/9;

c) destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

  • La definizione di abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella di cui al Dlgs n.504/1992 istitutivo dell’ICI ed in particolare con la modifica della finanziaria 2007 quella di residenza anagrafica,salvo prova contraria.

  • Le Pertinenze dell’abitazione principale.

La norma di esenzione non menziona l’esenzione per le pertinenze dell’abitazione principale

Il silenzio della legge è significativo perchè legittima l’estensione alle pertinenze in quanto sancito dall’art.818 del c.c.il quale comunque permette una deroga da parte dei comuni nei rispettivi regolamenti interni del tributo.

  • Gli Immobili assimilati alle abitazioni principali.

Viene riconosciuta l’esenzione alle unità immobiliari che il comune,con proprio regolamento interno vigente alla data in vigore del decreto,ha assimilato alle abitazioni principali.(esempio comodato ai propri figli che vi abitano).

  • Le altre esenzioni.

Riguardano la disciplina della ex casa coniugale e le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari – IACP.

  • Cittadini Italiani residenti all’estero.

Per tale categoria la norma non ha espressamente riconosciuto questi unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero.

Difatti le norme sulle esenzioni hanno natura speciale e derogatoria della norma generale in base alle disposizioni dell’art.12 delle preleggi per cui non possono essere applicate al di fuori delle ipotesi tipiche e tassativamente indicate.

Quindi pagano l’ICI come prima casa con riconoscimento della detrazione sempre chè non risultino locate.

Comunque se il regolamento comunale prevede espressamente l’assimilazione all’abitazione principale queste possono godere dell’esenzione totale.

  • Rimborsi ai Contribuenti.

Qualora il contribuente avesse provveduto al pagamento anticipatamente senza tenere conto del dl.93 ha diritto al rimborso disposto dallo stesso comune oppure mediante istanza di richiesta.

Se il comune ha disciplinato le modalità di compensazione per i tributi di propria competenza,come previsto dalla Finanziaria 2007,il contribuente può richiedere tale fattispecie.

Commento a volo dopo lettura velocissima della risoluzione cercando di mettere in evidenza le parti salienti.

Umberto De Gregorio

Consigliere dell’Ordine